dichiarazione

Dichiarazioni fraudolente mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti

E’ la fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 2 del DLgs n 74/2000. Si commette quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Tale reato si integra con l’inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non soltanto nelle dichiarazioni annuali ma in qualunque dichiarazione.

Quando gli illeciti tributari possono comportare sanzioni penali?

In ambito tributario le sanzioni penali si attuano solo al verificarsi di alcuni comportamenti commessi dal contribuente. Possono consistere nell’emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, IRES, o IVA. Oppure, ancora l’omesso versamento di imposte sui redditi, IVA o ritenute […]

Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi

Le criptovalute sono monete digitali detenute principalmente a scopo di investimento che non vanno dichiarate all’Agenzia delle Entrate e il cui semplice possesso non genera alcuna tassazione in capo alla persona fisica. Anche la compravendita di criptovalute, al di fuori dell’attività d’impresa, non genera redditi imponibili, mancando la finalità speculativa.

Pagamento del debito tributario

Il patteggiamento

Per i delitti di dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa (articoli 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 74/2000) non sempre il pagamento del debito tributario comporta la non punibilità. Infatti, solo se avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo il reato non è punibile.

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