dichiarazione fraudolenta

Dichiarazioni fraudolente mediante l’emissione di fatture per operazioni inesistenti

E’ la fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 2 del DLgs n 74/2000. Si commette quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Tale reato si integra con l’inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non soltanto nelle dichiarazioni annuali ma in qualunque dichiarazione.

La Polizia Tributaria

Gli uffici preposti al controllo della posizione fiscale sono L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza. Tali organi esercitano poteri finalizzati ad accertare le violazioni tributarie e a applicare le conseguenti sanzioni in materia tributaria.

Quando gli illeciti tributari possono comportare sanzioni penali?

In ambito tributario le sanzioni penali si attuano solo al verificarsi di alcuni comportamenti commessi dal contribuente. Possono consistere nell’emissione di fatture false, per costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, IRES, o IVA. Oppure, ancora l’omesso versamento di imposte sui redditi, IVA o ritenute […]

La struttura bifasica del delitto di dichiarazione fraudolenta

L’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente ricostruisce il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 secondo una struttura bifasica. Secondo tale interpretazione il fatto che costituisce il delitto si divide in due differenti momenti. Il primo si concretizza nella condotta propedeutica di acquisire fatture per operazioni inesistenti, si tratta di un antefatto penalmente irrilevante, esclusivamente prodromico alla […]

Pagamento del debito tributario

Il patteggiamento

Per i delitti di dichiarazione fraudolenta, infedele o omessa (articoli 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 74/2000) non sempre il pagamento del debito tributario comporta la non punibilità. Infatti, solo se avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo il reato non è punibile.

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