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La materia penale tributaria è regolata dal principio del c.d. “doppio binario”: una stessa violazione o uno stesso illecito possono in molti casi dare origine a due procedimenti profondamente differenti, quello tributario e quello penale, regolati da meccanismi probatori del tutto diversi, che correranno paralleli uno all’altro.
Dal punto di vista pratico, il procedimento penale in materia tributaria è direttamente ed inevitabilmente inciso, sin dal suo avvio, da meccanismi e logiche assolutamente estranei al procedimento penale: nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, la fonte di innesco del procedimento penale in materia tributaria è rappresentata da comunicazioni di notizie di reato formate dagli organi amministrativi (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza in funzione di polizia amministrativa) sulla base di esiti di verifiche condotte e concluse in sede tributaria.
Tale contesto comporta molte criticità per un’efficace difesa nel procedimento penale: i testimoni dell’accusa penale saranno i verificatori che hanno formato in sede tributaria (spesso senza contraddittorio) le conclusioni degli accertamenti, la difesa penale interverrà a distanza di molti anni dalla verifica con difficoltà nel reperimento di testimoni o documenti.
In sostanza, la difesa in un’eventuale sede dibattimentale sarà fortemente condizionata dal fatto che la “prova” del fatto si è (pseudo)formata in sede di verifica e accertamento tributario e verrà traslata nella sede penale, sia all’avvio del procedimento, sia nel corso del processo.
A ciò si aggiunga che la la riforma della materia tributariapenale del 2020 ha aumentato le pene per i reati tributari, rendendo possibili oltre alle misure cautelari reali (sequestri di conti corrente, immobili etc) anche le misure cautelari personali, oltre a rendere possibile la disposizione di intercettazioni.
Infine, la recente introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità penale amministrativa degli enti ex articolo 231/01, potrà comportare un ulteriore livello sanzionatorio correlato al medesimo fatto.
In questo contesto, si può parlare, in taluni casi, di un quadruplo livello sanzionatorio in relazione alla medesima fattispecie. Nel caso, ad esempio, di un contestato utilizzo di fatture oggettivamente false da parte di società connotate da una ristretta base partecipativa:
- Il primo dato dall’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie in capo alla società per aver dedotto costi indebiti;
- Il secondo rappresentato dall’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie in capo ai soci in quanto considerati percettori di utili non dichiarati in misura pari ai costi dedotti indebitamente;
- Il terzo dato dal procedimento penale e le conseguenti misure ablative reali e/o confische in capo all’amministratore o alla società;
- Il quarto costituito dalle sanzioni 231/01.
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