La struttura bifasica del delitto di dichiarazione fraudolenta
L’orientamento giurisprudenziale oggi prevalente ricostruisce il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 secondo una struttura bifasica.
Secondo tale interpretazione il fatto che costituisce il delitto si divide in due differenti momenti.
Il primo si concretizza nella condotta propedeutica di acquisire fatture per operazioni inesistenti, si tratta di un antefatto penalmente irrilevante, esclusivamente prodromico alla consumazione del delitto de quo.
La seconda fase, invece, perfeziona il reato. Ciò avviene attraverso la presentazione della documentazione fraudolenta.
Rimane pertanto indenne da responsabilità penale chi integra unicamente la prima delle due fasi.